Art. 4.
(Disposizioni concernenti il reato di danneggiamento).

      1. Dopo il numero 3) del secondo comma dell'articolo 635 del codice penale, è inserito il seguente:

      «3-bis) su immobili sottoposti a risanamento edilizio o ambientale;».

      2. Per i reati di cui all'articolo 635, secondo comma, del codice penale, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, la sospensione condizionale della pena è sempre subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.